Art. 20 — Obblighi di comunicazione
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(( La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche. )) Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una societa' che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della societa' cui l'accordo si riferisce ((...)). Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresi' le modalita' ((e i termini)) delle comunicazioni previste dal comma 2. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo' chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
Testo vigente dal 10 marzo 2010 al 30 novembre 2021 · versione 42 su Normattiva