Art. 31Trasformazioni e fusioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 26 marzo 2015. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino societa' per azioni. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.

Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 26 marzo 2015 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art31 · fonte su Normattiva