Art. 32Utili

Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, e' destinata a beneficenza o assistenza.

Testo vigente dal 30 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art32 · fonte su Normattiva