Art. 36 — Fusioni e trasformazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 settembre 1993 al 15 aprile 2016. Leggi il testo vigente →
La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilita', fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di societa' per azioni. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 15 aprile 2016 · versione 0 su Normattiva