Art. 4Banca d'Italia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 2015 al 16 novembre 2015. Leggi il testo vigente →

La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste ((nel titolo II)). La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attivita' di vigilanza. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attivita' di vigilanza.

Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 16 novembre 2015 · versione 75 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art4 · fonte su Normattiva