Art. 43Nozione

Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o collaterali. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita' di pesca e acquacoltura, nonche' a quelle a esse connesse o collaterali. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre attivita' individuate dal CICR. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonche' il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

Testo vigente dal 30 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art43 · fonte su Normattiva