Art. 48 — Credito su pegno
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Il credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, continua a essere esercitato dalle banche gia' abilitate allo svolgimento di tale attivita'. Altre banche possono intraprendere l'esercizio dell'attivita' di credito su pegno dotandosi delle necessarie strutture. L'inizio dell'attivita' e' soggetto a nulla osta della Banca d'Italia, che verifica la rispondenza delle strutture, e a licenza del questore, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999 · versione 0 su Normattiva