Art. 53 — Vigilanza regolamentare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007. Leggi il testo vigente →
La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
- a)l'adeguatezza patrimoniale;
- b)il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c)le partecipazioni detenibili;
- d)l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo':
- a)convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
- b)ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determi- nate decisioni;
- c)procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
- d)adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1. ((4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
- a)soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della societa' capogruppo;
- b)soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o piu' componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della societa' capogruppo;
- c)coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso la societa' capogruppo;
- d)societa' controllate dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
- e)altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia)) (( Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:
- a)dell'entita' del patrimonio della banca;
- b)dell'entita' della partecipazione eventualmente detenuta;
- c)dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attivita' bancarie. ))
Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007 · versione 29 su Normattiva