Art. 53 — Vigilanza regolamentare
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La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
- a)l'adeguatezza patrimoniale;
- b)il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c)le partecipazioni detenibili;
- d-bis)l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d). Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
- a)le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento;
- b)sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilita' sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. La Banca d'Italia puo':
- a)convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;
- b)ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
- c)procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.
Testo vigente dal 17 gennaio 2012 al 23 agosto 2012 · versione 56 su Normattiva