Art. 60-bis
Autorizzazione delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo
[1]Le societa' di partecipazione finanziaria e le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), richiedono l'autorizzazione ad assumere la qualifica di capogruppo, salvo che presentino istanza di esenzione ai sensi del comma 3. L'autorizzazione e' rilasciata e l'esenzione e' concessa dalla Banca d'Italia congiuntamente, a seconda dei casi, con la diversa autorita' competente per la vigilanza consolidata o con l'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista. L'autorizzazione e' rilasciata quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- a)gli assetti organizzativi e di controllo e l'articolazione dei compiti nell'ambito del gruppo assicurano il coordinamento efficace dei soggetti del gruppo di appartenenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e il rispetto delle norme che disciplinano l'attivita' bancaria su base consolidata;
- b)la struttura del gruppo non ostacola l'effettivo esercizio della vigilanza su base individuale e consolidata delle banche del gruppo di appartenenza;
- c)i soggetti che detengono nella societa' di partecipazione finanziaria o nella societa' di partecipazione finanziaria mista le partecipazioni indicate dall'articolo 19 soddisfano le condizioni ivi previste;
- d)i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' di partecipazione finanziaria o nella societa' di partecipazione finanziaria mista sono idonei ai sensi dell'articolo 26;
- e)non sussistono, tra la societa' di partecipazione finanziaria o la societa' di partecipazione finanziaria mista e i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. ((Le societa')) di partecipazione finanziaria o le societa' di partecipazione finanziaria mista indicate all'articolo 60, comma 2, lettere b) e c), possono presentare istanza di esenzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
- a)la societa' di partecipazione finanziaria esercita in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni di controllo ovvero la societa' di partecipazione finanziaria mista esercita in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni di controllo in relazione a societa' bancarie e finanziarie;
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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
97Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208
118Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "L'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente decreto, e l'articolo 60-bis, comma 3-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del presente decreto, si applicano alle nomine successive alla data dell'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi del medesimo articolo 26. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa, e non si applica l'articolo 60-bis, comma 3-ter, introdotto dal presente decreto".
Testo vigente dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva