Art. 62 — Idoneita' degli esponenti
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Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' finanziaria ((e la societa' di partecipazione finanziaria mista)) capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche ((salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.)).
Testo vigente dal 16 aprile 2014 al 27 giugno 2015 · versione 70 su Normattiva