Art. 62 — Idoneita' degli esponenti
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Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' finanziaria e la societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.
Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 30 novembre 2021 · versione 75 su Normattiva