Art. 68Vigilanza ispettiva

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 2005 al 25 febbraio 2007. Leggi il testo vigente →

A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. ((l'autorita' competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.))

Testo vigente dal 26 luglio 2005 al 25 febbraio 2007 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art68 · fonte su Normattiva