Art. 68 — Vigilanza ispettiva
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026. Leggi il testo vigente →
A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali ((...)) e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali ((...)) hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. 97 La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di uno Stato ((dell'Unione europea)) di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalita' delle verifiche.97 La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati ((dell'Unione europea)) o terzi, puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita' competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.97 La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti di altri Stati ((dell'Unione europea)) partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ((indicate nell'articolo 60)), qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.97
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182
97Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."
Testo vigente dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026 · versione 104 su Normattiva