Art. 70 — Provvedimento
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Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:
- a)risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della banca;
- b)siano previste gravi perdite del patrimonio;
- c)lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima ((dell'insediamento)) ai sensi dell'art. 73. Il decreto del Ministro del tesoro e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4. La Banca d'Italia puo' disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalita' di esecuzione siano state gia' approvate dalla medesima Banca d'Italia. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.
Testo vigente dal 1 settembre 1996 al 29 febbraio 2004 · versione 6 su Normattiva