Art. 72 — Poteri e funzionamento degli organi straordinari
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I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con ((l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2,)) e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, puo' stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. L'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma dell'art. 2393 del codice civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilita' da questi iniziate e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno e' stabilito in via esclusiva dai commissari e non e' modificabile dall'organo convocato. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Testo vigente dal 1 settembre 1996 al 29 febbraio 2004 · versione 6 su Normattiva