Art. 78 — Banche autorizzate in Italia
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La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', per irregolarita' di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 9 gennaio 2026 · versione 0 su Normattiva