Art. 8 — Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 febbraio 2004 al 27 giugno 2015. Leggi il testo vigente →
La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorita' creditizie nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del (( Ministro dell'economia e delle finanze)) emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004 al 27 giugno 2015 · versione 21 su Normattiva