Art. 82Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021. Leggi il testo vigente →

Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo ((dove essa ha il centro degli interessi principali)), su richiesta di uno o piu' creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni ((dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza)). 82 86 Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale ((del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali)), su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni ((dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza)). 82 86 La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati ((nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza)). 82 86

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

82

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 369, comma 4) che le modifiche di cui al presente articolo "si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23

86

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

Testo vigente dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021 · versione 100 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art82 · fonte su Normattiva