Art. 89 — Insinuazioni tardive
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Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti dell'attivo, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso della banca, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'art. 87, commi da 2 a 5, e dall'art. 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile.
Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 1 settembre 1996 · versione 0 su Normattiva