Art. 93 — Concordato di liquidazione
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In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi ((dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza)), con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale ((del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali)). La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia. 82 86 La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.65 L'obbligo di pagare le quote di concordato puo' essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non puo' esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. La proposta puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dalla Banca d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono regolati ((dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza)). 65 82 86 La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia puo' stabilire altre forme di pubblicita'. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto e' pubblicato mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica ((l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza)). 65 82 86 Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181
65Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che i commi 2, 3 e 6 del presente articolo, come modificati dal suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione finale".
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
82Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 369, comma 4) che le modifiche di cui al presente articolo "si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23
86Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 3 e 6 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.
Testo vigente dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021 · versione 100 su Normattiva