Art. 95
Succursali di banche ((di Stato terzo)) Alle succursali di banche ((di Stato terzo)) si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e ((dall'articolo 58-sexies, nonche')) dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili.
Testo vigente dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva