Art. 95-bis — Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione
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I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine. ((1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.)) I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.
Testo vigente dal 27 giugno 2015 al 16 novembre 2015 · versione 75 su Normattiva