Art. 95-bisRiconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione

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((I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione)) di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine della banca comunitaria. ((I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa)) di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri. (( Quando e' esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto stesso. ))

Testo vigente dal 16 novembre 2015 al 1 dicembre 2021 · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art95bis · fonte su Normattiva