Art. 95-septies
Applicazione
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di ((risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa)), nonche' ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorita' degli Stati comunitari ((o della Banca centrale europea)) adottati dopo il 5 maggio 2004.
Testo vigente dal 16 novembre 2015, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva