Art. 95-septiesApplicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di ((risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa)), nonche' ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorita' degli Stati comunitari ((o della Banca centrale europea)) adottati dopo il 5 maggio 2004.

Testo vigente dal 16 novembre 2015, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art95septies · fonte su Normattiva