Art. 96-bis.4Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia

I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.

Testo vigente dal 9 marzo 2016, tuttora in vigore · versione 77 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96bis4 · fonte su Normattiva