Art. 96-bis.4 — Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia
I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.
Testo vigente dal 9 marzo 2016, tuttora in vigore · versione 77 su Normattiva