Art. 96-bis.3Obblighi dei sistemi di garanzia

I sistemi di garanzia:

  • a)dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attivita';
  • b)effettuano con regolarita', almeno ogni tre anni, prove di resistenza della propria capacita' di effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis: a tal fine essi possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
  • c)redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui e' stabilita la succursale presso cui e' costituito il deposito protetto;
  • d)garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati in loro possesso in ragione della propria attivita' istituzionale;
  • e)redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che prestano la loro attivita' per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati indicati al comma 1, lettera d). Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e) ((, e del comma 4)). 68 Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui all'articolo 96-bis, la responsabilita' dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti e' limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30

68

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "L'articolo 96-bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal primo rinnovo degli organi che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei sistemi di garanzia a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96bis3 · fonte su Normattiva