Art. 96-quinquiesLiquidazione ordinaria

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Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 1. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attivita' bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto.

Testo vigente dal 6 agosto 2004 al 13 dicembre 2016 · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96quinquies · fonte su Normattiva