Art. 96-quinquies — Liquidazione ordinaria
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Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 1. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attivita' bancaria ((a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1)). La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto.
Testo vigente dal 13 dicembre 2016 al 29 aprile 2026 · versione 81 su Normattiva