Art. 96 — Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia
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Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.((Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito.)) Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attivita' nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.
Testo vigente dal 1 gennaio 2014 al 9 marzo 2016 · versione 67 su Normattiva