Art. 97Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria

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Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'art. 81, comma 2. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

Testo vigente dal 30 settembre 1993 al 11 gennaio 1997 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art97 · fonte su Normattiva