Art. 97 — Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria
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Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di sorveglianza. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le modalita' previste dall'art. 81, comma 2. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659
2Il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione, prima dell'art. 97, della "Sezione V - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA".
Testo vigente dal 11 gennaio 1997 al 16 novembre 2015 · versione 7 su Normattiva