Art. 99-bis — Liquidazione ordinaria
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Le capogruppo italiane informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 1. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attivita' di capogruppo a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto. Alla procedura di liquidazione disciplinata dal presente articolo si applica l'articolo 97. Il presente articolo si applica anche alle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2.
Testo vigente dal 30 novembre 2021 al 29 aprile 2026 · versione 104 su Normattiva