Art. 20

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[1]L'imposta sul plusvalore e la sovrimposta di negoziazione si corrispondono a mezzo di apposite marche doppie fino all'importo di L. 500 per ogni contratto.

[2]Per gli importi di imposta o di sovrimposta superiori alle lire 500 per ogni contratto, l'imposta o la sovrimposta si corrispondono a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

[3]Fino a che non saranno poste in distribuzione le marche speciali di cui sopra al primo comma, in luogo di esse saranno usate quelle prescritte per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dalla lettera c) dell'art. 56 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

[4]Per il pagamento dell'imposta e della sovrimposta stabilite dal presente decreto, sia a mezzo di marche, sia a mezzo del servizio dei conti correnti postali, trovano applicazione, in quanto non derogate dal presente articolo, le norme stabilite dagli articoli 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutive dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e dal relativo regolamento approvato col Regio decreto 16 gennaio 1040-XVIII, n. 10.

[5]Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabiliti i tipi e le caratteristiche delle marche speciali di cui al primo comma e le modalita' della loro applicazione nonche' le norme e modalita' per il pagamento della imposta e della sovrimposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali anche in deroga alle disposizioni sopra richiamate vigenti ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art20 · fonte su Normattiva