Art. 29
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[1]Il credito dello Stato per l'imposta sul plusvalore e per la sovrimposta di negoziazione non corrisposte a norma del presente decreto e per le eventuali sopra-tasse incorse e' privilegiato sulla generalita' dei mobili dei suoi debitori.
[2]Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 1957 del Codice civile, al quale e' tuttavia posposto.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva