Art. 29

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[1]Il credito dello Stato per l'imposta sul plusvalore e per la sovrimposta di negoziazione non corrisposte a norma del presente decreto e per le eventuali sopra-tasse incorse e' privilegiato sulla generalita' dei mobili dei suoi debitori.

[2]Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 1957 del Codice civile, al quale e' tuttavia posposto.

Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art29 · fonte su Normattiva