Art. 103 — Navi e capitani
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Sotto la denominazione di navi s'intendono le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe ed ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose. Sotto la denominazione di capitani s'intendono compresi tutti i conduttori di navi. I capitani sono responsabili della osservanza delle norme stabilite dal presente testo unico nei riguardi delle merci trasportate.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva