Art. 103Navi e capitani

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Sotto la denominazione di navi s'intendono le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe ed ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose. Sotto la denominazione di capitani s'intendono compresi tutti i conduttori di navi. I capitani sono responsabili della osservanza delle norme stabilite dal presente testo unico nei riguardi delle merci trasportate.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art103 · fonte su Normattiva