Art. 112 — Trasbordo delle merci
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Per il trasbordo da una ad altra nave delle merci arrivate per via di mare e destinate ad altro porto dello Stato, si applicano le norme dell'art. 141, ultimo comma, per il trasporto di merci da una dogana all'altra per via di mare.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva