Art. 118Uscita per via di terra

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Le merci in uscita dal territorio doganale per via di terra devono essere presentate ad una dogana di confine. Se la dogana predetta non e' situata sulla linea doganale, le merci devono essere trasportate sul punto di attraversamento della linea doganale, percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 9, primo comma. Se le merci sono presentate ad una dogana internazionale esse si considerano uscite dal territorio doganale quando sono state licenziate dai servizi doganali nazionali per il passaggio a quelli esteri. Se l'uscita si verifica con l'introduzione nei luoghi assimilati ai territori extra-doganali di cui al penultimo comma dell'art. 2, le merci devono essere presentate alla dogana competente per territorio.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art118 · fonte su Normattiva