Art. 127Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali

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Il Ministro per le finanze puo' autorizzare enti pubblici e privati ad istituire e gestire in localita' interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali. Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso Ministro ha facolta' di consentire che, qualora sia possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti da tali centri si prescinda, all'atto dell'attraversamento della linea doganale, dagli adempimenti e formalita' doganali di confine, compresi quelli di competenza della guardia di finanza, e che tali adempimenti e formalita' siano espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i centri medesimi. ((Senza pregiudizio delle finalita' di concentrare i controlli nei luoghi di partenza o di destinazione delle merci, in attesa della nuova disciplina organica della materia, nelle localita' che presentano oggettive difficolta' per la scorrevolezza dei trasporti internazionali su strada le autorizzazioni di cui ai due commi precedenti possono essere concesse agli autoporti di confine per i quali sussistono le condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985)).

Testo vigente dal 1 agosto 1985 al 4 ottobre 2024 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art127 · fonte su Normattiva