Art. 137 — Effetti della rispedizione all'estero o della distruzione
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
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Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1973
Collegamenti
Art. 1699 — Trasporto con rispedizione della merce
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il traspo…
Art. 26
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Art. 161 — Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili
Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi mercantili o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche comunicazioni, ovvero ne ritarda la navigazione, e' punito con la reclusione militare non …
Art. 132
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 1112 — Modifiche al decreto ministeriale 25 settembre 2002
Al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 25 settembre 2002, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della difesa e' competente in materia di distruzione…
Art. 141
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art137 · fonte su Normattiva