Art. 138 — Rispedizione all'estero o distruzione sotto vigilanza doganale di merci relative ad operazioni di importazione definitiva non perfezionate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
La rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale puo' essere richiesta dall'importatore anche prima della registrazione della dichiarazione di importazione definitiva, qualora egli abbia gia' accertata l'esistenza o la sopravvenienza di una delle circostanze indicate nell'art. 135. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 136 e 137.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva