Art. 150Entrata delle merci in deposito

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La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformita' dell'art. 57. Eseguito l'accertamento, la dogana converte la dichiarazione in bolletta, facendone annotazione nei propri registri. Per le merci introdotte nei magazzini di proprieta' privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti e delle spese.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art150 · fonte su Normattiva