Art. 155 — Determinazione del valore imponibile
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Ai fini della determinazione del valore imponibile delle merci depositate nei magazzini doganali che vengono dichiarate per l'importazione definitiva, si applicano le disposizioni particolari stabilite dall'art. 10, paragrafo 2, della direttiva numero 69/74/C.E.E. adottata dal Consiglio delle Comunita' europee il 4 marzo 1969, anche se incompatibili con le disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva