Art. 159 — Condizioni per il deposito nei magazzini di proprieta' privata
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Nei magazzini di proprieta' privata il concessionario deve custodire le merci nelle forme indicate dal regolamento. Fino a che le merci non sono uscite dal deposito il concessionario del magazzino e' considerato quale proprietario di esse a tutti gli effetti del presente testo unico. Il Ministero delle finanze puo' stabilire che in casi speciali o per determinate merci i magazzini doganali di proprieta' privata siano chiusi a due differenti chiavi, una delle quali e' tenuta dalla dogana o dal reparto della guardia di finanza incaricato della vigilanza. Non si puo' entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali o dei militari della guardia di finanza; il concessionario che personalmente o per mezzo dei suoi agenti viola tale divieto, decade dalla concessione e non puo' ottenerne altra se non dopo tre anni.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva