Art. 175Nozione di temporanea importazione

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Le merci estere di qualsiasi specie ed origine che vengono introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse alla importazione temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere riesportati fuori del territorio medesimo. La temporanea importazione puo' altresi' essere consentita a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale, secondo le disposizioni della sezione terza del presente capo. Le merci vincolate al regime della temporanea importazione conservano la condizione giuridica di merci estere.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art175 · fonte su Normattiva