Art. 185Temporanea esportazione di merci in temporanea importazione

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Il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni in materia di temporanea esportazione, che le merci temporaneamente importate o i prodotti derivati dai trattamenti anche incompleti previsti dall'art. 176 siano, in tutto o in parte, temporaneamente esportati ai fini di operazioni di perfezionamento complementari. All'atto della reimportazione i prodotti risultanti dalle operazioni complementari predette possono essere nuovamente vincolati al regime della temporanea importazione.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art185 · fonte su Normattiva