Art. 187
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In deroga all'art. 175, primo comma, il Ministero delle finanze puo' consentire che, a tutti gli effetti i prodotti provenienti dal trattamento di merci di specie, qualita' e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci temporaneamente importate, ricevano una delle destinazioni di cui all'art. 186, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176. Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, puo' consentire che l'esportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea importazione delle merci di specie, qualita' e caratteristiche tecniche identiche a quelle effettivamente impiegate. Nel decreto sono stabiliti:
- a)la specie e la qualita' dei prodotti ammessi alla preventiva riesportazione;
- b)la specie, la qualita' e le caratteristiche tecniche delle merci impiegabili nella preparazione dei prodotti di cui al punto a);
- c)il termine entro il quale deve avvenire la temporanea importazione;
- d)le altre condizioni e modalita' necessarie per l'esecuzione delle operazioni.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981 · versione 0 su Normattiva