Art. 187

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In deroga all'art. 175, primo comma, il Ministero delle finanze puo' consentire che, a tutti gli effetti i prodotti provenienti dal trattamento di merci di specie, qualita' e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci temporaneamente importate, ricevano una delle destinazioni di cui all'art. 186, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176. ((Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, puo' consentire che la esportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea importazione delle merci di specie, qualita' e caratteristiche tecniche identiche a quelle effettivamente impiegate. Nell'autorizzazione sono stabiliti:

  • a)qualita', quantita' e valore dei prodotti ammessi alla preventiva riesportazione;
  • b)qualita', denominazione tariffaria e commerciale nonche' quantita' delle merci che verranno importate temporaneamente;
  • c)il termine entro il quale deve avvenire la temporanea importazione;
  • d)le altre condizioni e modalita' necessarie per l'esecuzione delle operazioni)).

Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art187 · fonte su Normattiva