Art. 192Importazione definitiva parziale

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Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti dall'art. 176, i diritti doganali dovuti a norma dell'articolo precedente sono calcolati:

  • a)quando dai trattamenti applicati e' stata ottenuta una sola specie di prodotti: in funzione del quantitativo dei prodotti importati definitivamente rispetto al quantitativo totale dei prodotti ottenuti;
  • b)quando dai trattamenti applicati sono stati ottenuti prodotti di specie diverse:
  • 1)se e' possibile determinare il quantitativo delle merci temporaneamente importate usate nella fabbricazione di ciascuno dei diversi prodotti: in funzione di tale quantitativo rispetto al quantitativo totale delle merci temporaneamente importate;
  • 2)in ogni altro caso: in funzione del valore di ciascuno dei prodotti, importati definitivamente rispetto al valore complessivo di tutti i prodotti ottenuti, determinato alla medesima data.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art192 · fonte su Normattiva