Art. 192 — Importazione definitiva parziale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti dall'art. 176, i diritti doganali dovuti a norma dell'articolo precedente sono calcolati:
- a)quando dai trattamenti applicati e' stata ottenuta una sola specie di prodotti: in funzione del quantitativo dei prodotti importati definitivamente rispetto al quantitativo totale dei prodotti ottenuti;
- b)quando dai trattamenti applicati sono stati ottenuti prodotti di specie diverse:
- 1)se e' possibile determinare il quantitativo delle merci temporaneamente importate usate nella fabbricazione di ciascuno dei diversi prodotti: in funzione di tale quantitativo rispetto al quantitativo totale delle merci temporaneamente importate;
- 2)in ogni altro caso: in funzione del valore di ciascuno dei prodotti, importati definitivamente rispetto al valore complessivo di tutti i prodotti ottenuti, determinato alla medesima data.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva